Art. 3.
(Princìpi fondamentali per la legislazione regionale).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni esercitano la potestà legislativa in base ai seguenti princìpi fondamentali:

          a) principio di programmazione: le attività di ricerca scientifica e tecnologica di sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi sono realizzate in base a programmi definiti in coerenza con la dimensione internazionale ed europea e con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;

          b) principio di trasparenza: i dati principali relativi agli obiettivi, ai risultati attesi e alle risorse economiche, strumentali e umane, relativi a progetti di ricerca scientifica e tecnologica realizzati con il concorso di finanziamenti pubblici, sono resi disponibili attraverso sistemi informativi accessibili al pubblico realizzati in base a criteri d'interoperabilità definiti a livello nazionale;

          c) principio di rete e massa critica: nella concessione di finanziamenti sono favoriti per l'accesso ai fondi i richiedenti pubblici e privati che, singolarmente o messi in rete, hanno una massa critica maggiore con riferimento alle competenze e alle risorse umane e strumentali;

          d) principio di valutazione: l'allocazione di risorse pubbliche è effettuata tenendo conto dei risultati della ricerca attraverso l'introduzione di procedure di valutazione sulla base di criteri e di parametri fissati a livello nazionale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema

 

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universitario e della ricerca, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 230.

      2. Nella realizzazione delle attività di ricerca di cui al comma 1, le regioni perseguono i seguenti obiettivi:

          a) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca premiando in fase di attribuzione di risorse regionali il concorso, nell'ambito dei progetti finanziati, di risorse economiche dell'Unione europea, nazionali e di soggetti privati;

          b) favorire gli investimenti in capitale umano e sostenere la formazione dei giovani ricercatori;

          c) sostenere il trasferimento tecnologico e tutelare la conoscenza.